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La RICEVUTA di deposito atti amministrativi

La consegna di atti, denunce o richieste presso gli uffici della P.S. o dei Carabinieri e comunque presso ogni ufficio pubblico spesso non è seguita dal rilascio di una semplice ricevuta di quanto depositato, tanto più quando gli atti riguardano richieste di rinnovo delle licenze o denunce di armi o munizioni le quali hanno la scadenza di 72 ore per essere inoltrate agli uffici competenti dal momento in cui si entra in possesso di armi o munizioni. In questo caso si deve poter dimostrare di aver provveduto in tempo a darne comunicazione.

Riportaiamo qui quanto il Giudice di Cassazione Edoardo Mori sispose a chi chiedeva come fare:

" l'art. 15 Reg. Decreto n.635, richiamato dall'art. 20 e 20bis sulla denunzia di armi, stabilisce che la denunzia va presentata in doppio esemplare e che la PA restituisce l'originale con il bollo al denunziante, annotando su di esso "il provvedimento". Per la denunzia di armi il provvedimento da adottare è solo la ricevuta dell'atto ed è ovvio che di fronte a termini perentori, la cui inosservanza comporta la galera, il timbro di ricevuta serve proprio a dimostrare che si sono rispettati i termini.
Se il funzionario vuole leggersi la denunzia per sua curiosità, ha comunque l'obbligo di compilare un verbale di deposito di denunzia. Dovrebbe essere del tutto chiaro, salvo che ad imbecilli irrecuperabili, che il documento trattenuto può andare smarrito, che il funzionario che lo ha preso può morire di infarto dopo mezz'ora, che il cittadino ha tutto il diritto di sospettare che la polizia gli stia tendendo una trappola e lo vada ad arrestare il giorno dopo per omessa denunzia, che i Carabinieri lo aspettino sotto casa per lo stesso motivo. Perciò il cittadino deve uscire dagli uffici con il suo bravo timbro di ricevuta della denunzia, su cui non sarebbe male anche indicare l'ora.
" (E.Mori)

In parole povere, proprio a chi provvede alla denuncia di acquisto armi o munizioni e polveri; (caricatori dove è necessaria), o alla semplice variazione di essa, per cui si deve per legge dare comunicazione scritta entro 72 ore, l'ufficio ricevente deve immediatamente riconsegnare copia della denuncia timbrata e datata cosi che si possa dimostrare l'effettivo rispetto della norma da parte del denunciante in caso di contestazioni o smarrimento delle pratiche o parte di esse. In caso di contestazioni o dubbi da parte del funzionario di P.S. sulla denuncia presentata, egli deve compilare apposito verbale che permette al denunciante di poter dimostrare l'intenzione e la buona fede posta nell'atto amministrativo e comunque di aver provveduto in tempo utile alle formule di rito, eventuali correzioni di errori possono anche avvenire successivamente con tutto comodo.

Chi deposita quindi la denuncia, dovrà presentarsi con una doppia copia di essa, una rimarrà al'ufficio spettante l'altra sarà timbrata con data e firma dell'ufficiale che l'ha presa in consegna e restituita al denunciante.
Ricordarsi sempre di verificare che oltre al timbro dell'ufficio sia apposta sulla ricevuta anche la data e se possibile l'ora di deposito dell'atto.
Oggi esiste un sistema molto più semplice per comunicare con l'amministrazione pubblica in modo sicuro, la PEC (posta certificata), che è parificabile alla vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno. E' possibile fare quindi una PEC entro i tempi richiesti per essere in regola, ma è poi d'obbligo, a causa del sistema Italico poco avanzato, passare presso l'ufficio pubblico per accertarsi che la pratica sia effettivamente tutto a posto.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 15

Quando la Legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo (Legge 183/2011), se prescritto.

L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

LEGGI CORRELATE

LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104

articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69

LEGGE 2 aprile 2007, n.40

pdecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7

Qui sotto una copia di una ricevuta di deposito atti rilasciata da un Ufficio di PS

 

  • data 2024